Art. 6.
(Norme transitorie e finali).
1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge si applicano anche agli scioglimenti
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dei consigli comunali e provinciali il cui procedimento, alla data della sua entrata in vigore, è già stato iniziato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico nel testo vigente prima della predetta data di entrata in vigore e per i quali il decreto di scioglimento non è stato ancora adottato.